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Athletic Club Merano Bike & Fitnes

LO STATUTO

Lo statuto e l'atto costitutivo di una associazione sono i documenti che certificano l'esistenza dell'associazione e ne regolano la vita in tutti i suoi aspetti. Infatti, secondo il Codice Civile all'articolo 36, “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati”.

Statuto e atto costitutivo rappresentano un vero e proprio contratto tra i soci, con cui gli stessi si impegnano ad associarsi e fornire il proprio contributo personale, per il raggiungimento di uno scopo comune. Tali atti, sono indispensabili per costituire una associazione e devono avere determinati requisiti previsti dal Codice Civile e dalla legislazione tributaria, senza i quali l'associazione non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento fiscale.

Il regolamento dell'Associazione cui tutti i Soci con la loro iscrizione al club si obbligano ad osservare, fa fede a quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci dell’ Associazione ATHLETIC CLUB MERANO regolarmente convocata, in seconda ed ultima convocazione, il giorno 25 del mese settembre 1998 alle ore 21.00, presso la sede sociale in via Vogelweide n.6 in Merano, che ha approvato l'Adeguamento dello Statuto, ai sensi del D.Lgs. 460/97 e dell’art. 111, comma 4 quinques, del T.U.I.R. rispetto a quello istruito all'atto della costituzione della Associazione.  

ART. 1- DENOMINAZIONE E SEDE

  1. È costituita, quale associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'associazione sportiva denominata "ASD ATHLETIC CLUB MERANO (Associazione Sportiva Dilettantistica)", con sede in Merano (BZ), Via Piave, 46, codice Fiscale 82012210215 P.i.v.a. 03133150213.
  2. La modifica della sede sociale, nell’ambito del Comune di Merano, potrà avvenire con delibera dell’assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente statuto.

ART. 2 - VALORI SCOPI ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa persegue le seguenti attività:
  2. promuovere la pratica della pesistica, del ciclismo ed il nordic walking e delle attività sportive dilettantistiche collegate;
  3. La promozione e la formazione di squadra delle discipline sportive per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
  4. L’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive agonistiche e non;
  5. La partecipazione a manifestazioni e ‘iniziative culturali, ricreative, sportive, di arricchimento culturale anche per mezzo di organizzazione di incontri dibattiti conferenze ecc..
  6. La gestione di Corsi e Centri di Avviamento allo Sport;
  7. La valorizzazione e l’organizzazione del tempo libero dei propri associati come momento di educazione e formazione, di crescita culturale ed umana, di partecipazione attiva e spontanea il tutto al fine di innalzare la qualità della vita in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  8. Ove lo ritenga opportuno e in funzione complementare alla diretta attuazione delle attività istituzionali, l’Associazione potrà svolgere anche altre attività in forma non esclusiva o principale, né prevalente, riservate agli iscritti, associati o partecipanti nel rispetto delle norme vigenti.
  9. I colori sociali sono il giallo ed il nero.
  10. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del ciclismo, pesistica e nordic walking, per come disciplinate e riconosciute dal Coni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline secondo le direttive della Federazione Italiana.
  11. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento e l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e culturale. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
  12. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, saggi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.
  13. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
  14. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
  15. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva alle quali riterrà di aderire. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
  16. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri associati nelle assemblee.

ART. 3 - DURATA

  1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

  1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
  2. Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione, non dovranno risultare tesserati in altre Associazioni sportive che promuovano l’analoga disciplina sportiva.
  3. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda a mezzo form elettronico presente sul sito internet dell’Associazione ovvero tramite apposito modulo cartaceo, dichiarando di conoscere ed accettare le norme dello statuto ed annessi vincoli.
  4. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione ed il consequenziale versamento della quota associativa, che il Consiglio direttivo, ancor prima sia stata versata la quota associativa che ne regolarizza la posizione di associato, potrà, con provvedimento motivato, rigettare. Nei 60 giorni successivi all'eventuale esclusione, è ammesso l’appello all'Assemblea generale dei Soci.
  5. II Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale dei Soci.
  6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea salvo sia egli medesimo associato.
  7. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  8. Fatta salva la forma che prevede una quota associativa uguale per tutti gli associati, potranno essere previste altre forme e quote di tesseramento. I poteri e le decisioni circa il punto, rientrano nelle competenze decisionali del consiglio direttivo di cui all’art. 16 del presente statuto.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali. Godranno, a partire dal compimento dei sedici anni, del diritto di voto per ogni deliberazione ad eccezione
  2. di quelle di carattere economico. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  3. Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13.
  4. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto.
  5. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.
  6. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
  7. L'associazione ha associati attivi che svolgono l'attività sportiva o che partecipano nei ruoli a loro assegnati all'attività sociale, ed associati "passivi" che aiutano l'associazione finanziariamente e nel conseguimento generale dei propri scopi, e  le cui quote associative possano essere differenziate da quelle applicate ai Soci attivi, ovvero associati “onorari” che operano o abbiano operato con particolare impegno a favore dell’Associazione. I Soci passivi ed onorari, hanno parimenti diritto di voto nel corso delle riunioni dell’associazione. I Soci onorari, non sono tenuti a versare alcuna quota associativa e vengono nominati di volta in volta secondo le forme in essere previste, previa delibera dell’assemblea dei Soci.  
  8. I ruoli assunti dagli associati sono tutti a titolo gratuito e quindi non retribuiti. Agli associati possono essere rimborsati eventuali spese fatte a favore dell'associazione o costi vivi assunti per la stessa, ma solamente nell'entità stabilita dal Consiglio direttivo.
  9. Per gli atleti che partecipano alle competizioni sportive, agli allenatori, ai dirigenti ed agli accompagnatori, potranno essere previsti i rimborsi di spese purchè deliberate dal Consiglio direttivo.
  10. Ogni Socio si obbliga ad osservare con lealtà etica e disciplina, le norme che regolano lo sport e le norme statutarie dell’Associazione.
  11. Ogni Socio si impegna a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali.
  12. Ogni Socio si obbliga a vestire, nel corso delle manifestazioni organizzate a favore degli associati, ovvero nelle manifestazioni di carattere agonistico, la divisa ufficiale del club.

ART. 6 - DECADENZA DEI SOCI

  1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: 

    a)  Dimissioni volontarie.

    b)  Esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa, salvo per i casi di comprovata necessità che ne abbia impedito il tesseramento. Sarà comunque compito del consiglio direttivo esaminare le singole situazioni. 

    c)  Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

    d)  Scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 25 del presente statuto.

    e)  In caso di decesso.

  2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale dovrà essere convocato il socio interessato sempre e solo se il predetto manifestasse la volontà di essere convocato, si procederà in contraddittorio con il medesimo ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
  3. L'associato radiato non può essere più ammesso se non trascorso almeno un anno e solo se la maggioranza dell’assemblea dei Soci decidesse di riammetterlo.
  4. I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono dimessi.
  5. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

  1. Gli organi sociali sono:

          a)      L’Assemblea generale dei Soci.

          b)     Il Presidente.

          c)      Il Consiglio Diretto.

ART. 8 - CONVOCAZIONE E FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA

  1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
  2. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione, ovvero a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
  3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
  4. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.
  7. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
  8. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.
  9. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
  11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
  12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART.9 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

  1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Fino al momento della approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio. All'assemblea di approvazione del bilancio i componenti del consiglio direttivo non avranno diritto di voto giusto quanto previsto dal primo comma dell'art. 21 c.c.
  2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8. In ogni caso l’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata nelle forme e tempistiche previste delle normative vigenti.

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

  1. L'assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione, e ogni altra questione che gli venga sottoposta.
  2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo entro trenta giorni da:

          a)      il Presidente del Consiglio direttivo;

          b)     almeno un decimo più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che ne propongono l'ordine del giorno.

          c)      almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 12 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

  1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
  5. Per deliberare sulla modifica dello statuto è necessaria la presenza di 1/3 degli Associati, le relative delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.
  2. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
  3. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed eventualmente il Segretario con le funzioni di tesoriere, i revisori dei conti e se del caso il consiglio dei probiviri. Le funzioni di segretario possono essere esercitate dal Presidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili nella medesima carica senza vincoli di mandato.
  4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
  7. Il Consiglio Direttivo nel rispetto dei-valori e delle finalità previste dall’ art. 2 del presente Statuto:  

    a)    cura l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, dell’attività sociale e gestisce i beni dell’Associazione nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’Assemblea;

    b)   da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

    c)    predispone la relazione tecnico-morale ed il rendiconto sulla gestione associativa;

    d)   propone gli indirizzi di massima dell’attività sociale (sia sul piano organizzativo che su quello economico- preventivo;

    e)   ratifica i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

    f)     indica, nelle specifiche situazioni, le norme di attuazione dello Statuto al fine di regolamentare quanto non espressamente previsto;

    g)   determina l’ammontare delle quote associative, dei contributi e dei rimborsi spese.  

  8. Nelle riunioni periodiche delibera l'esclusione di Soci per morosità o indegnità.
  9. Il Consiglio Direttivo provvederà a portare a conoscenza dei Soci le deliberazioni assembleari, l’organizzazione delle attività e dei rendiconti indicandone le forme, i tempi e le modalità.
  10. Ai componenti del consiglio potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti concessi dalla normativa.

ART. 14 - DIMISSIONI

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata entro 45 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
  3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

    a)     deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

    b)    indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8;

    c)     deliberare l'importo delle quote associative e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

    d)    adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.

    e)     attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

    f)     determinare gli eventuali rimborsi spese per gli atleti, gli allenatori.

    g)    determinare eventuali compensi da attribuire a terzi, siano essi o meno associati, per prestazioni ritenute necessarie al fine di conseguire lo scopo dell'associazione.

  2. Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
  2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
  3. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

ART. 18 - IL VICE PRESIDENTE

  1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

  1. Il segretario qualora nominato, dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - IL RENDICONTO

  1. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
  4. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
  5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14.

ART. 21 - ANNO SOCIALE

  1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.  

ART. 22 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

  1. 1.  Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito: dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

    a)   dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

    b)   da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

    c)   da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

  2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dalle donazioni liberali e dalle sponsorizzazioni.

ART. 23 - SEZIONI E TRASFORMAZIONI

  1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
  2. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la base della normativa vigente, la trasformazione dell'associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO

  1. Per deliberare lo scioglimento della dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
  2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 - NORMA DI RINVIO

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti alle norme del Coni, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo di enti non commerciali, ed in subordine alle norme del codice civile.

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